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Riscossione
20-07-2010

Interessi per ritardata iscrizione a ruolo -Novità del DL 78/2010
Nel sistema attuale, a seguito di avviso di accertamento, il contribuente, oltre alle maggiori somme dovute a titolo di imposta e alle sanzioni amministrative, deve corrispondere:
- gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, con riferimento al lasso temporale compreso tra la data in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito e la consegna del ruolo ad Equitalia (art. 20 del DPR 602/73);
- gli interessi di mora, ove il pagamento avvenga decorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella, conteggiati nello iato intercorrente tra la notifica della cartella stessa e il versamento (art. 30 del DPR 602/73).
A partire dal luglio 2011, l'accertamento diverrà atto esecutivo e, in tema di interessi, l'art. 29 del DL 78/2010 si limita a specificare che, qualora il contribuente versi le somme in ritardo (quindi decorsi sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento), saranno dovuti gli interessi di mora calcolati dal giorno di notifica dell'atto a quello in cui è avvenuto il versamento.
Al fine di evitare sovrapposizioni di diverse tipologie di interessi, l'Autore evidenzia l'opportunità che, in assenza di indicazioni normative, gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo debbano essere conteggiati nel lasso temporale che va dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito e quello in cui l'accertamento viene notificato, quindi sino alla data in cui potranno essere dovuti gli interessi di mora.
Ciò è coerente con il sistema attuale, ove tra interessi da ritardata iscrizione a ruolo e interessi di mora non si verifica nessuna sovrapposizione (infatti, i primi sono dovuti sino alla data di consegna del ruolo, e i secondi dalla data di notifica della cartella).
RC


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