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Sabato 4-9-2010

Rimborso costo della fideiussione
26-06-2010

L’art. 8, comma 4, della L. 27 luglio 2000, n. 212, cosiddetto “Statuto dei diritti del contribuente”, disciplina il rimborso del costo della fideiussione nel caso in cui si accerti, in maniera definitiva, che l’imposta contestata dall’Amministrazione non era dovuta.
La norma in esame stabilisce, in particolare, che “l’Amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi”, e che “il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata”.
Dal dettato della norma, si evincerebbe che il rimborso in questione non potrebbe trovare applicazione nel caso in cui un contribuente, a seguito della notifica di un accertamento, decida di optare per l’istituto dell’accertamento con adesione.
Nel caso di versamento rateale delle somme dovute a seguito di adesione, infatti, vige l’obbligo, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del DLgs. 218 del 1997, di prestare idonea garanzia (tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria), limitatamente all’ipotesi in cui l’importo delle rate successive alla prima sia superiore a 50.000 euro.
In tal caso, almeno nella gran parte delle ipotesi, non può sostenersi che l’imposta non sia dovuta, visto che il contribuente ha “negoziato” le somme in sede di adesione.
Diverso, invece, sarebbe il caso in cui, nel corso del giudizio instaurato con l’impugnazione della cartella, il giudice conceda la sospensiva dell’atto impositivo a condizione che venga prestata idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.
Nel caso di pronuncia favorevole al contribuente, è possibile affermare che sussiste, per lo stesso, il diritto alla rifusione delle spese sostenute per la fideiussione. Ciò varrebbe limitatamente all’ipotesi in cui non siano ancora pendenti i termini per l’impugnazione, posto che la norma di cui all’art. 8 della L. 212 del 2000 impone che la non debenza dell’imposta debba essere accertata in via definitiva.
Un’altra ipotesi in cui potrebbe sussistere l’obbligo di rimborso dei costi sostenuti per la garanzia potrebbe essere quello in cui il contribuente abbia chiesto, previa prestazione della garanzia, la dilazione delle somme iscritte a ruolo, nelle fattispecie verificatesi sotto il vigore del “vecchio” art. 19 del DPR 602/73.
È dubbio, infine, se, a fronte di un eventuale diniego dell’Amministrazione finanziaria del rimborso dei costi per la “garanzia”, debba sussistere la giurisdizione del giudice ordinario ovvero quella del giudice tributario.
Norma di riferimento risulterebbe, in questo caso, l’art. 2, comma 1, del DLgs. n. 546 del 1992, in base al quale “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, nonchè (...) gli interessi e ogni altro accessorio”.
Si tratterebbe di stabilire, quindi, se il costo della fideiussione rientra in “ogni altro accessorio” non dovuto.
Alcune pronunce hanno sostenuto che la giurisdizione spetterebbe al tribunale, stante il carattere non “fiscale” delle spese sostenute per l’ottenimento delle fideiussione (Tribunale di Trieste, sentenza 28 dicembre 2007, n. 1443).
Per contro, la giurisdizione tributaria è stata ammessa da alcune pronunce. In particolare la C.T. Reg. Bari del 3 aprile 2009, n. 50, ha affermato che il costo della fideiussione è considerabile quale “accessorio” del tributo. Secondo i giudici di Bari, si tratterebbe, infatti, “della richiesta da parte dello stesso soggetto passivo d’imposta per la restituzione delle spese sostenute per la prestazione della fideiussione, strettamente collegata al pagamento dell’imposta e, pertanto, debito accessorio della stessa”.
La seconda interpretazione appare preferibile.
RC


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