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Spese relative a più esercizi - Pubblicità e rappresentanza
24-06-2010

Corrispettivi di importo annuo superiore a 200.000,00 euro spettanti a società ed associazioni sportive dilettantistiche - Qualificazione (ris. Agenzia delle Entrate 23.6.2010 n. 57)

L'art. 90 co. 8 della L. 27.12.2002 n. 289 (Finanziaria 2003) stabilisce che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di determinati soggetti (tra i quali vengono contemplate anche le società e le associazioni sportive dilettantistiche), di importo annuo non superiore a 200.000,00 euro, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti di quest'ultimo mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 108 co. 2 del TUIR.
In pratica, la disposizione in esame introduce, ai fini delle imposte dirette, una presunzione assoluta circa la natura dei suddetti oneri, che vengono considerati - nel limite dell'importo di 200.000,00 euro - comunque spese di pubblicità, al ricorrere delle condizioni di legge (in tal senso, si veda la circ. Agenzia Entrate 22.4.2003 n. 21, § 8).
Nella risoluzione in esame, l'Agenzia delle Entrate affronta la questione della sorte dei corrispettivi eccedenti l'importo di 200.000,00 euro. In particolare, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, questi sono deducibili secondo le regole generali in materia di reddito d'impresa in relazione alla loro natura.
Così, nel caso di specie, dal momento che i corrispettivi eccedenti sono erogati a fronte di un contratto che presenta tutti i requisiti formali e sostanziali riscontrabili in un rapporto di sponsorizzazione o di altra prestazione pubblicitaria, essi sono deducibili come spesa di pubblicità, vale a dire (art. 108 co. 2 del TUIR), in alternativa:
- per intero nell'esercizio di sostenimento;
- in quote costanti in 5 esercizi, a partire da quello di sostenimento.
Ovviamente, ricorda la ris. 57/2010, la deducibilità come spesa di pubblicità è subordinata alla circostanza che siano soddisfatti i requisiti di competenza e inerenza fissati dall'art. 109 co. 1 del TUIR.
RC


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