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Domenica 5-9-2010

Enti non commerciali
25-06-2010

Con la risoluzione n. 58 di ieri, 24 giugno 2010, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli enti non commerciali soggetti al regime di determinazione forfetaria del reddito, di cui all’art. 145 del TUIR, possono continuare ad ottemperare agli obblighi contabili secondo la disciplina dettata per l’abrogato regime dei contribuenti c.d. “supersemplificati” (art. 3 commi da 165 a 170 della L. 662/96).
L’art. 20 comma 3 del DPR 600 del 1973 prevede, infatti, che gli enti che determinano forfetariamente il reddito, vale a dire quelli che hanno conseguito, nell’anno solare precedente, ricavi non superiori ad euro 15.493,71 per quanto concerne le attività di prestazione di servizi, ovvero ad euro 25.822,84 negli altri casi, assolvono gli obblighi contabili secondo le disposizioni di cui al comma 166 dell’art. 3 della L. 23 dicembre 1996 n. 662, norma che disciplinava gli adempimenti contabili a carico dei fruitori del regime dei contribuenti c.d. “super semplificati”.
La norma richiamata, tuttavia, risulta, di fatto, non più applicabile a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 1 comma 116 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008), con la quale il regime contabile “supersemplificato” è stato abrogato e sostituito con quello dei contribuenti minimi (regime, peraltro, non applicabile agli enti non commerciali in quanto fruibile esclusivamente da soggetti persone fisiche). A fronte di ciò, non era chiaro quali fossero gli adempimenti contabili che gli enti non commerciali in discorso avrebbero dovuto assolvere.
L’Amministrazione finanziaria chiarisce che gli enti non commerciali aventi le caratteristiche per beneficiare del regime di determinazione del reddito di cui all’art. 145 del TUIR non erano inclusi tra i destinatari della normativa abrogata poiché il regime “supersemplificato” poteva essere fruito soltanto dalle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo. Né ad una diversa conclusione può indurre l’apposito rinvio contenuto nell’art. 20 comma 3 del DPR 600/73, il quale riveste soltanto la funzione di individuare le modalità con le quali gli enti non commerciali in discorso sono tenuti ad adempiere gli obblighi contabili, e non ad estendere l’ambito soggettivo di applicazione del regime agevolato.
Per le ragioni sopra indicate, l’Amministrazione finanziaria ritiene che l’abrogazione della normativa richiamata al comma 3 dell’art. 20 del DPR 600 (rinvio, peraltro, non eliminato né sostituito con altre norme) non faccia venir meno gli adempimenti contabili dalla stessa previsti a carico degli enti interessati.
In conclusione, quindi, gli enti non commerciali che determinano forfetariamente il reddito continuano ad essere obbligati:
- ad annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate in ciascun mese, con riferimento allo stesso mese, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri previsti ai fini IVA, oppure nell’apposito prospetto riepilogativo, che tiene luogo dei registri stessi, conforme al modello approvato con il DM 11 febbraio 1997;
- ad annotare, entro il termine previsto per le liquidazioni trimestrali IVA, l’importo complessivo imponibile, mensile o trimestrale, degli acquisti e delle importazioni, indicando l’imposta detraibile nel registro degli acquisti (ai sensi dell’art. 25 del DPR 633/72) o nel prospetto riepilogativo sopra menzionato;
- a conservare, ai sensi dell’art. 22 del DPR 600, la documentazione degli altri costi di cui si intenda effettuare la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.
RC


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