|
|
|
|
 |
 |
|
Pignoramento presso terzi |
|
26-06-2010 |
È inammissibile il ricorso del contribuente contro l’atto di pignoramento presso terzi, posto che gli atti esecutivi successivi alla cartella di pagamento, come prevede l’articolo 2 del DLgs. n. 546 del 1992, rientrano nella giurisdizione ordinaria e non in quella tributaria.
Questo è il principio affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con la sentenza del 7 giugno 2010 n. 256. La decisione, nonostante possa apparire, ad una lettura superficiale, poco rispettosa dei diritti del contribuente, appare condivisibile.
Nella specie, il contribuente, raggiunto da un pignoramento presso terzi (art. 72-bis del 602), ha proposto impugnazione contro tale atto dinanzi al giudice tributario, lamentando l’omessa notifica della cartella di pagamento, omessa notifica che, a quanto emerge dal testo della sentenza, non è stata però dimostrata.
Inoltre, al di là della questione della mancata/irrituale notifica della cartella, “la parte ricorrente non ha evidenziato vizi propri della cartella e, quindi, la stessa risulta essere corretta”.
Ora, se questi sono i fatti di causa, i giudici non potevano che dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di atto impugnabile, o meglio per difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie a favore del giudice ordinario, per effetto del chiaro disposto di cui all’art. 2 del 546/1992.
Nella c.d. “segmentazione” del prelievo, almeno sino a quando non entreranno in vigore le innovazioni apportate dal DL 78/2010, l’imposizione è caratterizzata dalla notifica dei seguenti atti: accertamento, cartella di pagamento, pignoramento, oppure cartella di pagamento e subito pignoramento nelle liquidazioni e controlli formali della dichiarazione.
A questo punto, se viene omessa la notifica della cartella, o se questa avviene in maniera irrituale, il contribuente non viene reso edotto della pretesa, se non con il pignoramento. Allora, in questo caso, è doveroso che le Commissioni tributarie, in attesa di un intervento del Legislatore (che, a quanto pare, tarda a venire), ammettano la diretta impugnazione del pignoramento, sulla base del fatto che, in questa specifica situazione, il contribuente, in realtà, impugna insieme a tale atto la precedente cartella di pagamento non notificata (non si dimentichi che il terzo comma dell’art. 19 del 546 stabilisce che “La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo”).
Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite (pacifico a partire dalla sentenza 16412/2007), l’atto “successivo” deve ritenersi nullo se non preceduto dalla rituale notifica dell’atto “presupposto”, quindi il pignoramento è nullo se difetta la regolare notifica della cartella.
Nel ricorso contro il pignoramento, è sempre bene censurare la cartella per vizi propri, ove sussistenti, dopo aver chiesto la nullità dell’atto per mancata notifica della cartella stessa.
Tutto questo ragionamento, dettato da esigenze di giustizia sostanziale, viene di certo meno qualora il contribuente non sia in grado di dimostrare la nullità o l’omessa notifica della cartella, o qualora, in generale, nonostante il vizio del procedimento notificatorio, egli sia comunque stato reso edotto della cartella (si pensi a vizi della notifica riguardanti la relata apposta nel frontespizio dell’atto anziché in calce).
RC
Torna alla home page |
|
|
|
|
Rag. Roberto Cattivelli
Rag. Antonio Cattivelli
|
| |
 |
 |
|