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Mercoledì 8-9-2010

Autotutela sostitutiva
05-02-2010

Accertamento integrativo - Differenza Cass. (3.2.2010 n. 2424)
L'ufficio finanziario è legittimato ad annullare e riemanare i propri atti ritenuti illegittimi, al fine di sanare il relativo vizio (c.d. "autotutela sostitutiva").
In tal caso, però, l'emanazione dell'ulteriore atto comporta, se già pendente il processo avverso il primo provvedimento, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con conseguente onere, per il contribuente, di impugnare l'atto emesso in sostituzione del primo.
La liceità del procedimento sopra descritto postula, quindi, l'annullamento in autotutela del primo atto e l'emanazione del secondo: qualora ciò non avvenga, il giudice, a prescindere dalla qualificazione giuridica attribuita all'atto da parte dell'Agenzia delle Entrate, deve comunque attenersi ai principi sopra enunciati.
Nella specie, un contribuente ha impugnato un atto di accertamento, censurando l'omessa indicazione delle aliquote (nell'atto, emanato per l'IRPEF, erano presenti le sole aliquote minima e massima). L'ufficio, resosi conto dell'errore, che avrebbe potuto condurre all'accoglimento del ricorso, ha notificato un ulteriore atto (debitamente impugnato), con l'esatta indicazione delle aliquote, "integrativo" del precedente.
In tal caso, il giudice avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere, posto che il secondo atto, a prescindere dalla sua qualificazione, è stato emesso per sanare la potenziale nullità relativa all'errata indicazione delle aliquote.
Infatti, il secondo avviso non poteva considerarsi integrativo del precedente, siccome gli accertamenti integrativi (che non sostituiscono gli atti emanati "per primi", ma, appunto, li integrano) possono essere notificati solo in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi (artt. 43 co. 3 del DPR 600/73 e 57 co. 3 del DPR 633/72).
RC


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