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Diritto penale - Responsabilità parapenale delle persone giuridiche |
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20-01-2010 |
Modelli organizzativi - Adeguatezza - Elusione fraudolenta - Assoluzione dell'ente (Trib. Milano 17.11.2009)
Nell'ambito di un processo per responsabilità amministrativa degli enti ex DLgs. 231/2001, occorre pervenire all'assoluzione dell'ente coinvolto quando si accerta l'adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo finalizzato alla prevenzione dei c.d. "reati presupposto" che sia stato fraudolentemente eluso dall'autore del reato (cfr. l'art. 6 co. 1 del DLgs. 231/2001)
Tali valutazioni devono essere effettuate "ex ante" (ovvero devono essere riferite ad un momento anteriore alla commissione del "reato presupposto"), in quanto, in una valutazione "ex post", il fatto stesso della commissione del reato potrebbe portare a decretare l'inefficacia del modello organizzativo, creando un'ipotesi di responsabilità oggettiva.
Nel caso di specie, veniva contestata la commissione del reato di aggiotaggio (art. 2637 c.c.) attraverso alcuni comunicati stampa, eludendo le procedure al riguardo previste dal modello organizzativo. Come evidenziato, peraltro, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'ente occorre che gli autori del "reato presupposto" abbiano eluso "fraudolentemente" il modello organizzativo. La sentenza in commento sembra svuotare questo elemento, quasi equiparandolo ad un'elusione meramente "volontaria". Come sottolineato dalle Linee Guida predisposte dall'ABI, però, l'elusione "fraudolenta" non potrebbe limitarsi ad un aggiramento "volontario" delle regole aziendali, occorrendo la messa in opera di un artificio ovvero di una forzatura volta all'elusione della procedura predisposta dal modello.
RC
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Rag. Roberto Cattivelli
Rag. Antonio Cattivelli
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